Regolamento Area di sgambamento

Data:

24 Febbraio 23

Descrizione

  1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori ed ai loro cani. I minori di anni 18 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da persona maggiorenne.
     
  2. Il possessore/accompagnatore può accedere con il proprio cane all’interno dell’area di sgambamento per cani purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo, attraverso la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale.
     
  3. Il possessore/accompagnatore deve avere sempre con sé museruola e guinzaglio e deve intervenire in caso di bisogno, considerato che è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
     
  4. Possono accedere all’area solo i cani debitamente vaccinati, regolarmente iscritti all'anagrafe canina della regione di residenza.
     
  5. Per evitare conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà previamente considerare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane all’interno dell’area, valutando il comportamento degli altri animali presenti.
     
  6.  A garanzia dell'igiene e del decoro dell’area di sgambamento i possessori/accompagnatori devono essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e provvedere a depositare le stesse negli appositi contenitori presenti nell’area.
     
  7.  Ai possessori/accompagnatori di cani è fatto obbligo di chiudere sempre il cancello di accesso, sia in entrata che in uscita.
     
  8. L’accesso contemporaneo all’area è consentito a un massimo di 10 cani; qualora nell'area di sgambamento vi siano 10 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.
     
  9. Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra i cani presenti e quelli introdotti successivamente, i possessori/accompagnatori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il proprio cane. Art. 5 – Divieti 1. E’ vietato l’accesso ai cani affetti da patologie contagiose. 2. E’ vietato l’accesso ai cani che già hanno morso o aggredito o che siano stati inseriti nell’elenco di cui all’art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009. 3. E' vietato l'accesso ai cani femmina in fase di proestro ed estro per evitare conflitti fra maschi; lo stesso principio vale anche per i cani maschi, particolarmente eccitabili, che abbiano molestato ripetutamente altri cani. 4. E' vietato svolgere attività di addestramento cani. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni, quali ad esempio le associazioni cinofile, per attività didattico/educative, riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche (tipo pet therapy) o di attività di integrazione uomo-animale (tipo agility dog). 5. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. 6. E' vietato, ai fruitori dell'area, di introdurre e/o consumare alimenti di qualsiasi tipo all’interno della stessa.

 Apertura dell’area:      

    1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambamento tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 21:00. In deroga a quanto previsto, il Comune può decidere l’apertura/chiusura dell'area, al di fuori degli orari previsti, per manifestazioni ed iniziative legate agli animali.
       
    2. L’amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, l'area di sgambamento qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché, in generale, per motivi di pubblico interesse. Art. 8 – Sanzioni 1. Ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Ultimo aggiornamento

24/02/23, 10:02