Descrizione
IL SINDACO
Vista la richiesta della Rete Ferroviaria Italiana pervenuta a questa Amministrazione in data 30/04/2026 Prot. Nr. 0020245/2026 con la quale si chiede l’emissione di ordinanza sindacale contingibile e urgente a carico dei proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria, richiamandoli al rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, siepi ed altro materiale combustibile, prevedendo inoltre, durante il periodo di “grave pericolosità” l’obbligo di tenere sgomberi i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, rami pericolanti, ecc.;
Visti gli artt.38,52,55,56,63 del D.P.R. 753/1980 che prescrivono rispettivamente che lungo i tracciati ferroviari è vietato far crescere piante e/o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti alla linea ferroviaria non possono essere destinati a bosco a una distanza minore di 50 metri dalla rotaia più vicina, da misurarsi in proiezione orizzontale;
Ritenuto pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, sulla pericolosità del contesto.
Verificato che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia, sono tenuti a adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni sopra descritte;
Dato Atto che tali interventi sono urgenti e indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità;
Visti l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;
ORDINA
Ai proprietari ed ai titolari dei terreni siti nel territorio del Comune di Pontecagnano Faiano, adiacenti alla sede ferroviaria di rispettare le distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, siepi ed altro materiale combustibile, e di tenere sgomberi i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da materiale combustibile come balle di
paglia, erbe secche, sterpaglie, rami pericolanti, ecc al fine di evitare situazioni di rischio per caduta di alberi e/o incendi nelle aree vicine alla sede ferroviaria;
DISPONE
1.che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sulla pagina web del Comune di Pontecagnano Faiano
2.che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
1.Alla Rete Ferroviaria Italiana (RFI) – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Napoli, Unità Territoriale Sud Est Salerno;
2.Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo di Naopoli;
3.Stazione Locale dei Carabinieri;
4.Al Comando Polizia Municipale –
AVVERTE
Che i trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753 sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dagli artt. 38 e 63 dello stesso decreto;
Che i proprietari interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificare a causa della inottemperanza alla presente;
che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, dalla sede ferroviaria;
A norma dell’art. 3 comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.e i., si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere e/o violazione di legge, entro 60 g. dalla notifica della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 gg. Al Capo dello Stato per ricorso straordinario.
Sindaco
Lanzara Giuseppe